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LA PENSIONE AI SUPERSTITI
LA PENSIONE PER VEDOVE E VEDOVI
Questa rendita spetta alle donne sposate che:
1. alla morte del coniuge hanno 1 o più figli di qualsiasi età che, in seguito al decesso, acquisiscono il diritto alla rendita per orfani;
2. le donne sposate che, alla morte del coniuge, non hanno figli, ma hanno compiuto 45 anni ed il matrimonio è durato almeno 5 anni.
3. la donna divorziata è equiparata alla vedova. Il diritto alla rendita non dipenderà più dal fatto che il coniuge divorziato era tenuto a versare gli alimenti a seguito del divorzio, ma ai seguenti fattori:
hanno uno o più figli ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
il divorzio è intervenuto dopo il compimento dei 45 anni di età ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto 45 anni.
Con l'entrata in vigore della 10. revisione dell’AVS anche i vedovi hanno diritto alla rendita a condizione che si occupano dei figli di età inferiore ai 18 anni. La rendita per i vedovi cessa quindi al compimento della maggiore età dei figli.
LA PENSIONE PER ORFANI
L'AVS versa una rendita per orfani ai figli cui è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori vengono concesse due rendite per orfani. Il diritto a tale rendita si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o al termine della formazione, ma al più tardi a 25 anni compiuti.
Le rendite sono calcolate in percentuale sulla rendita di vecchiaia spettante.
Le percentuali sono: 80% della rendita per vedove e vedovi, 40% per gli orfani.
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