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AVS LA PENSIONE DI VECCHIAIA SVIZZERA
Chi ne ha diritto:
Tutti coloro che al raggiungimento dell'età pensionabile (65 per gli uomini e 64 anni per le donne) abbiano maturato almeno un anno di contribuzione.
La rendita ordinaria di vecchiaia può essere maggiorata in questi due casi:
- Rendita completiva
Hanno diritto alla rendita completiva i mariti in età pensionabile la cui moglie è nata nel 1941 o prima e non ha ancora diritto alla rendita e tutti gli assicurati che già oggi percepiscono una rendita
completiva.
- Rendita per figli
In generale esiste il diritto a una rendita per figli in aggiunta alla rendita di vecchiaia fino
a quando i figli:
-hanno compiuto 18 anni,
-hanno terminato la loro formazione, al più tardi però fino a 25 anni
-Per gli affiliati si applicano disposizioni particolari.
Accrediti per compiti educativi
Questi accrediti non sono prestazioni dirette in denaro, bensì supplementi al reddito che vengono presi in considerazione solo al momento del calcolo della rendita. Per tutti gli anni in cui hanno avuto bambini al di sotto dei 16 anni, i pensionati hanno diritto ad accrediti per compiti educativi. Gli accrediti per compiti educativi ammontano al triplo della rendita minima annua in vigore al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Nel caso di persone sposate l'accredito acquisito durante gli anni di matrimonio viene diviso a metà tra i due coniugi.
Accrediti per compiti assistenziali
Allo stesso modo di quelli per compiti educativi questi accrediti non costituiscono prestazioni dirette in denaro, bensì supplementi al reddito, considerati comunque nel conto individuale. Ha diritto agli accrediti per compiti assistenziali chi presta aiuto a parenti bisognosi di cure. A differenza degli accrediti per compiti educativi questi devono essere rivendicati annualmente presso la cassa di compensazione cantonale competente. Tuttavia il diritto agli accrediti per compiti assistenziali decade in quegli anni in cui si sono potuti conteggiare accrediti per compiti educativi.
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